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Che cos'è la BCE?

La BCE (Banca centrale europea) Istituita nel giugno 1998, dotata di personalità giuridica, assicura, direttamente o per il tramite delle banche centrali nazionali, lo svolgimento dei compiti assegnati all’Eurosistema e al Sistema europeo di banche centrali. Gli organi decisionali sono il Comitato esecutivo, il
Consiglio direttivo e il Consiglio generale. Il primo è costituito dal presidente e dal vicepresidente della BCE e da quattro membri nominati dai Capi di Stato o di Governo dei paesi che fanno parte della UEM. Il Consiglio direttivo, organo decisionale principale, è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali della UEM. Il Consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi della UE.

fonte Banca d'Italia

La disciplina italiana dei Covered Bond

Con il D.M. Economia e Finanze del 14.12.2006, n. 310 e le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 17.5.2007 può finalmente dirsi completa la disciplina italiana delle obbligazioni bancarie garantite (c.d. “covered bond”).
Le emissioni di questi particolari titoli obbligazionari potranno così svilupparsi anche nel nostro paese sino a costituire il segmento di un più vasto mercato europeo che, negli ultimi tempi, ha assunto un’importanza crescente spinto, dal lato della domanda, da un bisogno di diversificazione e di protezione degli investitori e, da quello dell’offerta, dalla possibilità degli intermediari bancari di usufruire di una serie di vantaggi regolamentari.

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Draghi, considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia

Relazione del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi alla fine del mese di maggio di ogni anno in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale dei partecipanti al capitale dell’Istituto, aperta dal Governatore con la lettura delle “Considerazioni finali”.

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Principi e criteri per l'attuazione del Federalismo Fiscale

  • autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo
  • attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, secondo il principio di territorialità;
  • superamento graduale del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
  • rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni sul coordinamento finanza pubblica e sistema tributario;
  • esclusione doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
  • tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio, in modo da favorire corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi propri;
  • previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato:
1. istituire tributi regionali e locali;
2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;
  • facoltà delle Regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;
  • esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;
  • previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;
  • definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
  • premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni;
  • garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;
  • flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;
  • semplificazione del sistema tributario, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
  • lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
  • trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;
  • razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
  • riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
  • definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;
  • territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;
  • tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

Che cos'è l'indice RICI?

L’indice RICI (Rogers International Commodities Index) è un paniere di materie prime, ideato da Jim Rogers, socio fondatore, insieme a George Soros, del famoso Quantum Fund. Le motivazioni per la sua creazione si basavano sull’osservazione dell’andamento ciclico delle materie prime. Si può affermare a 12 anni dal lancio dell’indice RICI che Rogers abbia visto bene il nuovo trend rialzista in arrivo, sebbene l’andamento degli ultimi anni sia stato caratterizzato da una volatilità estrema.

A livello di macro-allocazione tra i vari settori di commodity è giusto notare che, almeno rispetto al 2005, non ci sia stato alcun cambiamento tra le seguenti allocazioni: energia 44%, agricoltura 34,9% e metalli 21,1%. Il numero di materie prime è stato aumentato leggermente nel corso degli anni, all’inizio 35, oggi 37, un segno della ricerca continua degli ideatori dell’indice, tra cui Rogers in prima persona, nel cercare di renderlo più rappresentativo possibile dell’importanza di ciascuna commodity nell’economia mondiale; va rilevato, infatti, che l’indice RICI è attualmente il riferimento più diversificato disponibile. Questa stabilità nei componenti dell’indice è importante in quanto fornisce certezza agli investitori nel corso degli anni; altri indici di commodity cambiano frequentemente i pesi dedicati ai loro componenti, il che rende meno efficiente l’esposizione alle commodity come categoria d’investimento.

Nel lungo termine, un indice diversificato come il RICI può svolgere due importanti funzioni all’interno di un portafoglio d’investimento: una correlazione inversa rispetto ad altre categorie d’investimento, malgrado questa correlazione inversa sia mancata recentemente, e una protezione rispetto all’inflazione. È soprattutto quest’ultimo pericolo a minacciare gli investitori in questo periodo di forte espansione monetaria a livello mondiale e la storia indica chiaramente che il modo migliore per proteggersi dall’inflazione è proprio tramite un investimento in materie prime.



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ITALIA-RUSSIA: VERSO ABOLIZIONE DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE SU BANCHE

Riunito il gruppo di lavoro dei due paesi. Si e' deciso di creare anche un centro di design a Mosca.
Roma, 20 maggio 2010,
Si è svolta al Ministero dello Sviluppo Economico la XI Sessione del Gruppo di Lavoro italo-russo per la cooperazione economica, dove si è deciso di porre le basi per la creazione, a Mosca, di un Centro italo - russo sul design.
Durante la stessa riunione da parte italiana è stata reiterata la richiesta di giungere alla soluzione della nota vicenda della withholding tax - la ritenuta alla fonte sugli interessi del 10%, prevista dall’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito ed il patrimonio vigente tra Italia e Federazione Russa - che continua a penalizzare, dal 2004, l’operatività delle banche italiane a vantaggio degli altri partner europei non gravati da tale tassa. A tal riguardo la Russia ha finalmente reso noto la disponibilità del proprio Ministero delle Finanze a riaprire le consultazioni relative all’eventuale eliminazione della withholding tax.
Tali consultazioni tra i competenti Ministeri delle Finanze potrebbero svolgersi già nel prossimo mese di settembre. "E' un passo in avanti di grande importanza - ha spiegato il Vice Ministro Adolfo Urso – perché l'abolizione di questa tassa permetterebbe di avere un giusto vantaggio competitivo per il nostro sistema bancario nel mercato russo. Un paese sempre più strategico per il Made in Italy quello della Federazione Russa dove l'Italia è già secondo partner commerciale europeo dopo la Germania"


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Attività alberghiera: rilevazione Pasqua 2010

Sulla base della rilevazione campionaria sull’attività alberghiera  l’Istituto nazionale di statistica comunica che nel periodo di Pasqua 2010, e precisamente dal 2 all’11 aprile, gli alberghi italiani hanno registrato, rispetto al periodo pasquale 2009 (dal 10 al 19 aprile), un aumento del 10,5 per cento degli arrivi e del 6,3 per cento delle giornate di presenza.

Guarda la rilevazione in pdf

fonte: ISTAT

Rapporto annuale sulla situazione del Paese

Il Rapporto annuale sulla situazione del Paese, giunto alla sua diciottesima edizione, è organizzato quest’anno in quattro capitoli, arricchiti come sempre da tavole statistiche e approfondimenti.


La pubblicazione si concentra in particolare sull'analisi della congiuntura economica e sul dispiegarsi della recessione, approfondendo i temi delle dinamiche e delle caratteristiche del sistema produttivo italiano e dell'impatto della crisi sul lavoro, sugli individui e sulle famiglie. Infine, prende in esame vari aspetti della sostenibilità: economica, sociale e ambientale.

GUARDA IL RAPPORTO in pdf

fonte: ISTAT