google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 borsaipnos google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Share/Bookmark



La proposta di legge (A.C. 2079) è finalizzata ad incentivare, attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze all’estero (articolo 1).

A tal fine sono introdotte agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa. Il beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile determinato ai fini delle imposte sui redditi, spetta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Si introducono anche alcune semplificazioni di natura procedurale e burocratica al fine di agevolare il rientro dei lavoratori.

Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali i cittadini dell’Unione europea dalla nascita, nati successivamente al 1° gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell’Unione europea, sebbene residenti nel loro Paese di origine, allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e abbiano avuto continuativamente negli ultimi 24 mesi un contratto di lavoro dipendente in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia (articolo 2, comma 1, lett. a));

b) abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e abbiano svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un’attività di studio in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream (articolo 2, comma 1, lett. b));

In ogni caso, il beneficio spetta a condizione che i suddetti lavoratori vengano assunti o decidano di esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

E’ rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la individuazione delle categorie di soggetti sopra menzionati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 3 stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati.

La base imponibile per la determinazione delle imposte sui redditi, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, è ridotta al 20 per cento, per le lavoratrici, o al 30 per cento, per i lavoratori.

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetto de minimis) e pertanto non è soggetto all’obbligo di notifica e all’autorizzazione comunitaria.

Si dispone la non cumulabilità del regime di tassazione introdotto con la disciplina vigente di cui all’articolo 17 del D.L. n. 185/2008 (riduzione al 10% dell’imponibile per i redditi lavoro dipendente e autonomo realizzati da ricercatori e docenti all’estero) e di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dagli uffici Consolati italiani all’estero, anche d’intesa con la Società Italia lavoro S.p.A.

Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, per un periodo non inferiore a 24 mesi, in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati.

In materia previdenziale, si prevede l’obbligo per il Governo di promuovere la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.



Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.: i nuovi strumenti doganali per la lotta alla contraffazione

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'onore (formato .pdf 156 KB) negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di e-government, che ha avuto luogo a Manchester, presso la Presidenza del Regno Unito del Consiglio UE.


Vai al Progetto FALSTAFF

Partite IVA comunitarie

Questo servizio, dell'Agenzia delle entrate, consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Le informazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (GMT + 1.00 h).

Vai al Servizio

Italia: Carta doganale del viaggiatore, Travellers' customs card, Charte douanière du voyageur

La Carta Doganale del Viaggiatore, aggiornata con le recenti modifiche normative, è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali.

Un aiuto a tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari.

La Carta Doganale del Viaggiatore (file .pdf 2 MB), aggiornata con le recenti modifiche normative, è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali.


Un aiuto a tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari.

Travellers' customs card (file .pdf 1,46 MB)

Charte douanière du voyageur (file .pdf 1,37 MB)

ATTENZIONE:

Dal 1° gennaio 2009 il Decreto n° 195/2008 introduce modifiche e integrazioni alla normativa valutaria, tra cui un nuovo modello di dichiarazione.

Viaggi & Valuta: istruzioni per l'uso e modulo di dichiarazione di denaro contante

Guida dell'Agenzia delle Dogane (feb 09) sulle regole che debbono osservare le persone che si recano all'estero riguardo la valuta che portano con se.

Guarda la guida
Modulo di dichiarazione di denaro contante

fonte: Agenzia delle Dogane

I vantaggi fiscali della Previdenza Complementare

Guida dell'Agenzia delle Entrate sui vantaggi fiscali della Previdenza Complementare

1. LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
2. COME SI FINANZIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
3. L’AGEVOLAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
4. LE IMPOSTE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE
5. IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
6. QUANDO SI CHIEDE UN’ANTICIPAZIONE
7. IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Guarda la Guida in pdf

Progetto per la gestione dei dati catastali e delle imposte locali

L'obiettivo complessivo dell'iniziativa è quello di fornire servizi per la gestione della fiscalità regionale e degli Enti locali. In tale contesto l'immobile rappresenta un bene su cui sono presenti varie imposizioni fiscali anche se l'ICI sulla prima casa di abitazione è stata eliminata. Ma la mancanza di personale, la carenza di banche dati aggiornate, la gestione dei dati catastali, in special modo nei piccoli comuni, è stata sempre carente.
A tal fine l'Agenzia Regionale per le Entrate (RES) si pone come struttura di supporto tecnico per i Comuni, sviluppando anche attività di aggiornamento e nuova formazione di profili professionali specifici (geometri, periti tecnici, ecc.) contribuendo anche a nuova opportunità occupazionale. Con tale azione si otterrà uno stretto rapporto con altre iniziative collaterali (digitalizzazione dei dati catastali, urbani e di terreni agricoli); inoltre sono state elaborate delle convenzioni, con il supporto del CNIPA, con la Regione Emilia Romagna, capofila del progetto Sigma Ter (Servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio) conclusosi alla fine del 2006, per l'interscambio dei dati catastali con l'Agenzia del territorio in ambito di specifici interventi inerenti il "riuso" e la sperimentazione su 100 amministrazioni locali della banca dati immobiliare.

Obiettivi del progetto

L'intervento progettato è quello di fornire all'Amministrazione Regionale una serie di prodotti/servizi affinché si abbia una corretta documentazione per sviluppare una politica fiscale equa e basata su dati oggettivi e aggiornati e offrire ai comuni e alle province una consulenza e delle professionalità per la gestione fiscale e la pianificazione del territorio. Con la realizzazione dell'anagrafe immobiliare si possono controllare tutte le politiche fiscali del settore:

•ICI (per le abitazioni secondarie)

•Tarsu

•Imposte di registro su compravendite e contratti di affitto

•Reddito da fabbricati

•Ecc..

La puntuale conoscenza delle proprietà immobiliari consente alle amministrazioni locali di attuare una tassazione sul valore reale dell'immobile ma è indispensabile costruire modelli di comunicazione integrata fra i vari soggetti istituzionali deputati al controllo dei beni immobiliari (catasto, ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate, uffici comunali, ecc.) che hanno dominio su parti del sistema e non sull'interrelazione delle varie componenti. Ciò può essere facilitato attraverso la realizzazione dell'anagrafe immobiliare a supporto della fiscalità locale.

Continua a leggere l'articolo su pubblicaamministrazione.net
 
 

Appalti pubblici: nuovi criteri nella selezione delle offerte

Il Codice degli appalti prevede due diversi criteri per la selezione delle offerte, vale a dire quello dell'offerta più bassa e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il primo criterio prevede che l'appalto venga aggiudicato al concorrente che abbia formulato il prezzo più basso rispetto all'importo fissato dalla stazione appaltante. Il secondo, invece, si applica qualora la specificità dell'appalto richieda l'esigenza di valutare, accanto al prezzo offerto, ulteriori elementi. In quest'ultimo caso, l'articolo 83 del Codice degli appalti prevede che il bando di gara debba indicare, sin dall'inizio, quali siano i criteri di valutazione che la stazione appaltante intende porre a base dell'appalto.

Tale sistema permette all'Amministrazione di valutare la bontà dell'offerta sia sotto l'aspetto economico sia sotto il profilo qualitativo, valutando ulteriori requisiti tecnici ed estetici, quali, ad esempio, l'assistenza garantita, i tempi di consegna e qualsiasi altro elemento reso necessario dalla natura dei lavori. Vista l'ampia discrezionalità attribuita alla commissione giudicatrice, tale criterio è stato oggetto di numerose critiche incentrate, prevalentemente, sull'assenza di severi vincoli procedurali capaci di evitare fenomeni degenerativi. Mentre il prezzo offerto può essere considerato di per sé un dato oggettivamente valutabile, diverse sono le argomentazioni a sostegno di una valutazione tecnica o estetica dell'offerta presentata. In passato tali valutazioni venivano ritenute rientranti nella cosiddetta discrezionalità tecnica e pertanto sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale, peraltro, le poteva censurare esclusivamente per manifesta illogicità delle stesse.

Al fine di evitare comportamenti arbitrari, il legislatore ha limitato, in un primo momento, la possibilità di ricorrere alla procedura dell'aggiudicazione mediante offerta economica più vantaggiosa ai soli casi di affidamento di concessione di lavori pubblici ovvero di appalto-concorso. A seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia, la normativa italiana è stata repentinamente modificata, prevedendo la possibilità di utilizzare questa procedura di aggiudicazione negli appalti sopra la soglia comunitaria. La cosiddetta Merloni quater (l. n. 166/2002), ha introdotto dunque il comma 1-ter all'articolo 21 della l. n. 109/1994, il quale prevede che «l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore».

Continua a leggere l'articolo su pubblicaamministrazione.net