google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0 borsaipnos: Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia google.com, pub-4358400797418858, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Share/Bookmark



La proposta di legge (A.C. 2079) è finalizzata ad incentivare, attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali, il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze all’estero (articolo 1).

A tal fine sono introdotte agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa. Il beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile determinato ai fini delle imposte sui redditi, spetta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Si introducono anche alcune semplificazioni di natura procedurale e burocratica al fine di agevolare il rientro dei lavoratori.

Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali i cittadini dell’Unione europea dalla nascita, nati successivamente al 1° gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell’Unione europea, sebbene residenti nel loro Paese di origine, allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e abbiano avuto continuativamente negli ultimi 24 mesi un contratto di lavoro dipendente in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia (articolo 2, comma 1, lett. a));

b) abbiano risieduto in via continuativa per almeno 24 mesi in Italia e abbiano svolto continuativamente negli ultimi 24 mesi un’attività di studio in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream (articolo 2, comma 1, lett. b));

In ogni caso, il beneficio spetta a condizione che i suddetti lavoratori vengano assunti o decidano di esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

E’ rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la individuazione delle categorie di soggetti sopra menzionati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 3 stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati.

La base imponibile per la determinazione delle imposte sui redditi, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, è ridotta al 20 per cento, per le lavoratrici, o al 30 per cento, per i lavoratori.

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetto de minimis) e pertanto non è soggetto all’obbligo di notifica e all’autorizzazione comunitaria.

Si dispone la non cumulabilità del regime di tassazione introdotto con la disciplina vigente di cui all’articolo 17 del D.L. n. 185/2008 (riduzione al 10% dell’imponibile per i redditi lavoro dipendente e autonomo realizzati da ricercatori e docenti all’estero) e di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dagli uffici Consolati italiani all’estero, anche d’intesa con la Società Italia lavoro S.p.A.

Le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, per un periodo non inferiore a 24 mesi, in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati.

In materia previdenziale, si prevede l’obbligo per il Governo di promuovere la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale.