Con l’acronimo IRAP ci si riferisce all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.
L’IRAP è un’imposta che colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ovvero il valore aggiunto prodotto da un azienda attraverso l’utilizzo dei fattori produttivi al netto dei costi di acquisto dei beni utilizzati nel processo di produzione e dei costi indiretti.
Oggetto dell’imposta
L’IRAP colpisce ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi e la prestazione di servizi in quanto autonomamente organizzata.
Il presupposto dell’imposta infatti, come chiarisce il legislatore, è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
Infatti, le attività produttive oggetto di imposta non devono necessariamente essere commerciali ma possono essere anche non destinate alla vendita, ovvero, di mera erogazione di servizi.
Quello che conta ai fini dell’imposta è infatti la potenzialità economica espressa da un apparato produttivo.
L’IRAP prescinde da ogni manifestazione di ricchezza in capo al soggetto ed è indipendente dalla capacità contributiva del soggetto che deve pagarla.
Con l’imposta si colpisce infatti il valore aggiunto, ossia, l'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro.
Soggetti passivi
Sebbene non sia facile distinguere se l’IRAP sia un’imposta diretta o indiretta l’individuazione dei soggetti passivi è collegata all’esistenza del presupposto sopra indicato.
L’art.3 stabilisce che sono soggetti passivi:
le società di capitali;
le società di persone commerciali e i soggetti a esse equiparati;
gli imprenditori individuali;
gli esercenti arti e professioni sia in forma individuale che associata purché dotati di una qualche organizzazione
i produttori agricoli titolari di reddito agrario
gli enti pubblici e privati non commerciali
le società e gli enti non residenti
Sono esclusi per legge invece i fondi di investimento, i fondi pensione e i gruppi economici di interesse europeo.
La base imponibile
L’art. 4 stabilisce che l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
La nozione di valore della produzione netta però varia a seconda della tipologia di attività esercitata. Perciò si differenziano le attività commerciali per cui la determinazione della base imponibile si fonda su un criterio misto basato su criteri contabili con correttivi di natura fiscale, l’esercizio di arti e professioni per cui la determinazione si basa su elementi contabili (differenza tra ammontare compensi percepiti e costi sostenuti) e gli enti non commerciali, per cui vale l’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, redditi assimilati a lavoro dipendente e compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa
Fonte: Borsa Italiana
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