Reato compiuto da un soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate, acquista, vende o compie operazioni (per conto proprio o di terzi) su strumenti finanziari avvalendosi di quelle stesse informazioni, oppure comunica a terzi tali informazioni, ovvero fornisce consigli sulla base di esse.
Un soggetto (insider) può entrare in possesso di informazioni privilegiate grazie al fatto che partecipa al capitale di una società, è membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, oppure esercita una funzione (anche pubblica), una professione oppure un particolare ufficio.
Per informazione privilegiata (detta anche price sensitive) si intende un'informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.
L'abuso di informazioni privilegiate costituisce un reato nell'ordinamento italiano (ed anche europeo); esso è disciplinato nel Decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e nella successiva legge n° 62 del 2005 (che dispone il recepimento della normativa europea sugli abusi di mercato, la direttiva 2003/6/CE). Tale disciplina afferma che è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con una multa variabile da 200.000€ a 3.000.000€, chiunque utilizzi a proprio vantaggio (e a danno del mercato) tali informazioni e chiunque compia le medesime operazioni dopo aver ottenuto, direttamente o indirettamente, tali informazioni da un altro soggetto.
La CONSOB è il soggetto cui spetta il controllo sui market abuse in Italia.