14 giorni di tempo per il ripensamento
Con le nuove disposizioni, i consumatori italiani avranno 14 giorni di tempo per considerare attentamente il contratto di credito al consumo sottoscritto – nel caso sia compreso tra i 31mila e i 75mila euro – ed eventualmente disdirlo. Inoltre, qualora si abbiano debiti residui inferiori a 10 mila euro è adesso possibile procedere all’estinzione anticipata del prestito senza versare l’1% fino ad ora previsto da numerose banche italiane.
Tra le novità introdotte nei regolamenti del credito al consumo, rientra anche l'obbligo previsto per l'operatore di fornire al cliente – al momento della sottoscrizione del prestito – un foglio informativo che riporti un confronto ponderato delle offerte alternative.
Il credito al consumo
Nella disciplina del credito al consumo rientrano:
1. i prestiti personali: forme di finanziamento finalizzate a uno specifico scopo (esempio prestiti concessi agli studenti) con versamento dell’importo finanziato direttamente al richiedente per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate;
2. i prestiti finalizzati (crediti collegati): finanziamenti collegati a un contratto d’acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici) e di un servizio (palestra, vacanze etc..);
3. il credito rotativo (revolving): l’ottenimento di un fido che può variare a richiesta così come il numero e l’importo delle rate che viene ricostruito mano a mano che si effettuano i rimborsi;
4. le operazioni di cessione del quinto dello stipendio: prestiti personali destinati a dipendenti pubblici e privati con delega di pagamento di una quota dello stipendio di massimo un quinto. Essi normalmente prevedono che il richiedente conferisca delega irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l’importo corrispondente alla rata del prestito che la banca – o la finanziaria – ha concesso. Le rate vengono quindi pagate dal datore di lavoro con trattenuta sulla busta paga.
Fonte: http://www.borsaitaliana.it