Art. 1
Requisiti per l'iscrizione
1. Sono aperte le iscrizioni nell'elenco dei conciliatori di cui all'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.16763 del 29 dicembre 2008.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222, possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i professori universitari in discipline economiche o giuridiche, i professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianita'
di iscrizione di almeno quindici anni, i magistrati in quiescenza,ovvero le persone in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, universita' o enti privati accreditati presso il responsabile del registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale..
3. Tali soggetti devono, altresi', possedere i seguenti requisiti di onorabilita':
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
b) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
e) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti sono attestati allegando le relative certificazioni in originale o in copia conforme all'originale ovvero attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rilasciate ai sensi e nei limiti di cui agli arti. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.